CORRETTIVO TER E PREDEDUZIONE: MAGGIORE CHIAREZZA EQUIVALE A MAGGIORI POSSIBILITA’ DI PREDEDUZIONE?

Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. correttivo ter) è intervenuto nella materia dei c.d. crediti prededucibili – quindi quei crediti che verranno pagati prima dei privilegiati nelle varie procedure concorsuale di composizione della crisi e del sovraindebitamento -, innanzitutto novellando l’art. 6, co. 1, lett. a): viene eliminato il riferimento ai crediti (prededucibili) dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, estendendo la prededucibilità, più in generale, alle prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’OCC, per eliminare un’aporia che si era manifestata nella prassi. La novità più rilevante, tuttavia, riguarda la modifica della lett. d) del citato art. 6 CCII: le parole (crediti legalmente sorti) “durante le procedure concorsuali” sono sostituite con le seguenti: “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza”. In tal modo, innanzitutto si è adeguata la terminologia a quella derivante dall’attuazione della  direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. Restructoring), eliminando il riferimento (potenzialmente ambiguo anche a livello definitorio) alle “procedure concorsuali”.

Ma la novella ha anche sterilizzato dubbi emersi in sede interpretativa, specificando che la prededuzione riguarda in generale, al di là delle procedure specificamente identificate (liquidazione giudiziale e controllata), singole fattispecie previste dal codice attraverso il richiamo generale agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. In tal senso, la modifica va guardata specularmente alla novella dell’art. 2, co. 1, lett. m-bis, CCII, che, nel definire i predetti strumenti (“le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi“) espressamente chiarisce che si tratta di istituti “diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata”.

Inoltre, viene aggiunta la previsione che sono prededucibili anche i compensi per prestazioni professionali richieste non solo dagli organi della procedura, ma anche “dal debitore per il buon esito dello strumento: con ciò opportunamente prevedendo analogo trattamento per il professionista che assiste il debitore, ma con la puntualizzazione (che dovrà essere oggetto di adeguata interpretazione funzionale) che la prestazione deve tendere a (e forse anche ottenere un) risultato positivo.

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