Il Tribunale di Catanzaro ha reso un provvedimento particolarmente rilevante in merito all’obbligo di adeguatezza degli assetti prescritto dall’art. 2086 c.c. sul solco di un orientamento della giurisprudenza di merito da ultimo assunto anche dal tribunale di Cagliari (decreto del 2 marzo 2022) secondo cui “gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune”.

Condivisibilmente il Tribunale calabrese ha sostenuto che “la violazione della obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, come (apparentemente) nel caso della Società Agricola anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili, amministrative”.

La predisposizione di adeguati assetti deve, allora, essere preventivamente attuata in un’impresa sana e non già sopravvenire in modalità curativa in un’impresa la cui continuità può essere già stata precedentemente compromessa proprio dalla commissione di atti gestori compiuti in un contesto di inadeguatezza degli assetti.

Attenzione dunque alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi prima dell’insorgere di una eventuale crisi d’impresa, circostanza oggi troppe volte procrastinata (leggi responsabilità ex 231) dagli imprenditori in assenza di espressi obblighi (e sanzioni) di legge.

Se hai trovato interessante la consultazione di questo articolo, ed hai bisogno di ulteriori informazioni o approfondimenti ti invitiamo a contattarci. Il nostro studio legale de' Medici è esperto nella trattazione di questi argomenti.