Amministratore giudiziario e curatore fallimentare in caso di conflitto di competenza

Con la sentenza n. 46453/23 del 17.11.2023 la Suprema Corte – Relatore Dott.ssa Teresa Liuni – definisce un importante linea di discrimine tra Amministratore Giudiziario e Curatore Fallimentare.

La questione nasce dall’emissione di provvedimento del Tribunale di Trapani, quale giudice della prevenzione, che decidendo sull’opposizione proposta dalla Curatela fallimentare confermava il provvedimento precedentemente reso del medesimo Tribunale e per l’effetto rigettava l’istanza avanzata da detta Curatela diretta alla restituzione di beni del fallimento, in specie un libretto di risparmio, nonché al riconoscimento dei poteri amministrativi e gestori in favore dell’istante Curatela confermando invece l’attribuzione di tali poteri all’Amministrazione Giudiziaria titolare della quota di maggioranza della fallita mantenuta in sequestro.

La curatela sostiene che il Tribunale di prevenzione ha affermato l’assurdo principio per il quale l’amministrazione della fallita non sarebbe affidata al curatore fallimentare nominato, bensì all’amministratore giudiziario, essendo egli – il soggetto sottoposto a misura restrittiva –  detentore delle quote di maggioranza, principio sconosciuto al Codice Antimafia ed alla Legge Fallimentare.

Nel caso di specie il Tribunale di Prevenzione aveva disposto la restituzione della quota di minoranza e dell’intero compendio aziendale, di fatto, alla curatela fallimentare.

Come noto la Legge Fallimentare attribuisce agli organi fallimentari la gestione e l’amministrazione di tutti I beni aziendali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 L.F.. L’amministratore giudiziario di quote confiscate appartenenti ad una società fallita non può pretendere di amministrarne I beni, spettando tale funzione agli organi fallimentari.

La Corte di Cassazione ritiene le suesposte doglianze pacificamente accoglibili.

Nella sempre più accesa diatriba tra amministrazione giudiziaria delle quote di società e curatele fallimentari, tale sentenza, seppur stringata e ridotta al minimo come motivazione, pone un ulteriore certo punto fermo nell’iter logico-giuridico del Giudice di ultima istanza: la gestione della società fallita non spetta, mai, al tribunale di prevenzione bensì deve tornare, in ogni caso, in capo alla curatela fallimentare.

Se hai trovato interessante la consultazione di questo articolo, ed hai bisogno di ulteriori informazioni o approfondimenti ti invitiamo a contattarci. Il nostro studio legale de' Medici è esperto nella trattazione di questi argomenti.