Da tempo gli addetti ai lavori si interrogano sull’accertamento dell’anomalia dei pagamenti in termini di revocatoria fallimentare (oggi liquidazione giudiziale) e come essa vada accertata in sede giudiziale.

Infatti dalla natura “anomala” dell’atto soggetto a revocatoria può discendere l’inefficacia o meno dello stesso con il diritto restitutorio in capo alla procedura di liquidazione giudiziale, che vedrebbe così nascere a suo vantaggio un diritto di credito nascente dall’accoglimento della stessa domanda di revocatoria.

Con la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 17949 del 2023, oggi ribadita da alcune pronunce del 2024, i giudici di legittimità hanno escluso la “relativizzazione” delle caratteristiche proprie dell’anomalia solutoria, abbracciando un orientamento – in fase di consolidamento – che prevede l’oggettivizzazione delle stesse forme solutorie.

L’indirizzo in esame, infatti, esclude che forme normali di pagamento vengano considerate “anomale” in ragione del sopravvenuto mutamento delle condizioni in origine pattuite tra le parti (pagamento mediante bonifico bancario in esito al mancato incasso di assegno bancario) e che esulano, di fatto, dall’indagine soggettiva sulla scientia decotionis del debitore, che nelle fattispecie di “anomalia” del pagamento è presunta ex lege.

Così allo stesso modo la Cassazione, seguendo un condivisibile pensiero critico ad avviso di chi scrive, deve ritenere sempre “anomale” modalità di pagamento che, in alcuni casi, potrebbero astrattamente essere condivise ab initio in molti rapporti tra creditori e debitori – si veda il pagamento in contanti o mediante compensazioni e/o triangolazioni e cessioni di credito.

 

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